Forma autorizzata del nome
Ufficio di conciliazione di Maiolati Spontini, Maiolati Spontini (Ancona), 1892 - 1999
Ufficio di conciliazione di Maiolati Spontini
Maiolati Spontini (Ancona)
Nel 1865, in ogni comune del regno fu istituito un conciliatore per la composizione, su richiesta delle parti, delle controversie minori. Il giudice conciliatore era nominato dal re sulla base di una lista presentata dal consiglio comunale e restava in carica per tre anni. Il regolamento del 14 dicembre 1865 n° 2641 per l'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario, forniva alcuni chiarimenti concernenti l'attività dei giudici conciliatori, stabilendo, fra l'altro, la complessa tipologia dei registri che dovevano essere tenuti. A partire dal 1892 funzionò un vero e proprio Ufficio di conciliazione, disciplinato dalla legge sulla competenza dei conciliatori del 16 giugno 1892, n. 261. L'Ufficio era retto da un giudice nominato dal presidente del tribunale su proposta del procuratore regio, il quale doveva sceglierlo sulla base di apposite liste di eleggibili compilate dalla giunta comunale. Il giudice conciliatore si occupava di cause "personali, civili e commerciali relative ai beni mobili" fino ad un valore di cento lire. Sempre relativamente al valore sopracitato, egli era competente anche per le cause riguardanti la locazione di beni immobili, lo sfratto e "azioni per guasti e danni dati". Il conciliatore era affiancato dal cancelliere, le cui funzioni erano svolte dal segretario del comune o da un altro impiegato comunale; al messo di conciliazione, istituito con legge del 3 febbraio 1957, n. 16, erano affidate mansioni di notifica e di esecuzione coattiva, ol...
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