NOTIZIE IN EVIDENZA

 

VEDI ANCHE...

 

Ufficio di conciliazione di Guarda Veneta, Guarda Veneta (Rovigo), 1783 - 1935 - Ente

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Ufficio di conciliazione di Guarda Veneta, Guarda Veneta (Rovigo), 1783 - 1935  Linked Open Data: san.cat.sogP.833

 

Altre denominazioni

Ufficio di conciliazione di Guarda Veneta

 

Data di esistenza

1783 - 1935

 

Sede

Guarda Veneta (Rovigo)

 

Natura giuridica

pubblico

Tipo ente

stato

 

Descrizione

Il Conciliatore era il giudice con funzione conciliativa e contenziosa che aveva sede presso ogni comune (art. 20 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario). Era nominato dal Consiglio superiore della Magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'Appello tra le persone in possesso dei requisiti già fissati dalla legge 16 giugno 1892, n. 261. Durava in carica tre anni salvo conferma. La sua opera era gratuita. Le sue competenze in materia contenziosa erano definite dal codice di procedura civile, e concernevano cause di modico valore ed arbitrati su controversie civili di ogni valore. In particolare, a norma degli art. 113 e 119 del codice di procedura civile, decideva secondo equità e in modo inappellabile su cause fino a £. 20.000. La figura e le competenze del giudice conciliatore sono state abolite dalla legge del 21.11.1991 n. 374 istitutiva del giudice di pace. I giudici di pace hanno sede in tutti i comuni capoluoghi di mandamenti di Pretura esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge del 1.2.1989 n. 30.

 

Sistema aderente

SIUSA. Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.

 

URL Scheda provenienza