Forma autorizzata del nome
Demanio - Usi Civici della Calabria, Catanzaro, sec. XVI - 1927
Demanio - Usi Civici della Calabria
ente pubblico territoriale
E' tipica della tarda dottrina giuridica meridionale la distinzione dei beni demaniali nelle tre grandi categorie del demanio regio, demanio feudale e demanio comunale o universale.
Il demanio comunale apparteneva, iure domini, alla collettività, i cui membri lo
godevano singolarmente. Il Comune aveva il ruolo di amministratore, che agiva
per conto della collettività, come suo rappresentante, e non come signore.
Nella realtà il Comune gestiva le terre civiche come voleva.
Dalle terre demaniali i cittadini ritraevano le risorse naturali per il loro
sostentamento, che andavano sotto il nome di usi civici: pascolo, legna,
ghianda, semina, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, ecc.
Un nesso inscindibile esisteva da secoli fra le terre demaniali e gli usi
civici. Valeva il principio per il quale un terreno demaniale, per sua
natura, era necessariamente gravato da usi civici.
Gli usi civici erano, per la giurisprudenza napoletana, dei diritti naturali e, in
quanto tali, inalienabili e imprescrittibili. Essi erano la vita stessa dei cittadini,
ai quali spettavano come uomini.
Proprio per il loro ruolo insostituibile per la sopravvivenza delle comunità
locali, le terre demaniali non potevano mutare la loro destinazione agro-silvopastorale.
La svolta, nella marcia verso la privatizzazione della terra si ebbe con il decennio napoleonico (1806-1815).
Le leggi sull'eversione della feudalità e sulla divisione dei demani scardinarono il vecchio sistema, creando le condizioni per la...
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