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Giudice conciliatore di Predappio - Ente

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Giudice conciliatore di Predappio  Linked Open Data: san.cat.sogP.66720

 

Data di esistenza

1893 - 1994

 

Sede

Predappio

 

Tipo ente

stato

 

Descrizione

L'istituzione del Giudice conciliatore presso ogni Comune avvenne nel 1865 attraverso l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario del regno (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626), nella quale si stabiliva che il giudice, di nomina regia, doveva comporre ed eventualmente giudicare le controversie minori, assistito in ciò dal segretario comunale in veste di cancelliere. Successivamente venne regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione (L. 16 giugno 1892, n. 261) retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma, di locazioni di immobili e di convocazioni di consigli di famiglia e di tutela dei minori. Il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali e poi nominato dal presidente del Tribunale su proposta del procuratore regio. Il funzionamento degli uffici di conciliazione fu successivamente regolato nel 1941 (L. 18 dicembre 1941, n. 1368) e nel 1958 (L. 24 marzo 1958, n. 195), senza che ne venissero modificate le caratteristiche principali: in ogni comune doveva aver sede un ufficio di conciliazione con un giudice conciliatore ed un viceconciliatore, aventi funzioni conciliative e contenziose di primo grado; la carica era onoraria e l'ufficio gratuito; per la nomina non era richiesto un particolare titol [Descrizione completa consultabile in IBC Archivi.]

 

Sistema aderente

IBC Archivi - Sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna

 

URL Scheda provenienza