Forma autorizzata del nome
Guardia civica (Stato della Chiesa), sec. XIX prima metà - 1870
sec. XIX prima metà - 1870
Fu riordinata da Pio IX con le norme del 5 luglio 1847. Nel "Regolamento per la guardia civica nello Stato pontificio" del 30 luglio 1847 del card. Gabriele Ferretti si enuncia che la sua formazione doveva avere lo scopo di difendere il sovrano, "mantenere l'obbedienza alle leggi e conservare o distabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando ... le milizie attive dello Stato" (art. 1).
L'arco di età dei cittadini iscrivibili al corpo poteva variare a seconda delle zone. Nello Stato pontificio ne facevano parte i cittadini di età compresa tra i 21 e i 60 anni, come risulta dal citato regolamento del card. Ferretti, mentre nel Regno di Sardegna, l'età doveva essere compresa tra i 21 e i 55 anni (legge del 4 marzo 1848 del re Carlo Alberto in cui si parla di milizia comunale dello Stato). Il contenuto dei due testi sopra citati è piuttosto simile nella sostanza. I cittadini chiamati dovevano essere iscritti in un registro-matricola stabilito in ogni comune e compilato da una commissione, che doveva essere continuamente aggiornat. Si articolava in compagnie e battaglioni.
Tratto anche da fonti normative.
SIUSA. Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.