Forma autorizzata del nome
Commissariato per la liquidazione degli usi civici
Uffici centrali e periferici dello Stato italiano
Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives" su terreni o beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. dal punto di vista tecnico-giuridico sono beni demaniali e in quanto tali inalienabili e indisponibili. Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927 n.1766 (tutt'ora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924 n.751; del R.D. del 28 agosto 1924 n.1484; e del R.D. del 16 maggio 1926 n.895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno.
SIAS. Sistema Informativo degli Archivi di Stato.