Forma autorizzata del nome
Tribunale di prima istanza del circondario di Pistoia
Organi statali e di governo, istituzioni, magistrature centrali e locali pre-unitari
Tribunale composto da un procuratore imperiale, un cancelliere, quattro giudici, tre supplenti e tre uscieri di udienza, tutti di nomina governativa. In materia civile aveva la competenza di "tutti gli affari personali, reali e misti" che non fossero attribuiti ai giudici di pace. Esso giudicava senza appello su "tutte le cause personali e mobiliarie" il cui valore non superasse i mille franchi. Inoltre, in assenza di un tribunale di commercio, il tribunale di prima istanza esercitava anche tali funzioni. Contro le sentenze emesse in materia civile era possibile il ricorso alla Corte d'appello di Firenze e alla Cassazione di Parigi. In materia penale giudicava, prendendo il nome di tribunale di polizia correzionale, i delitti punibili con pene superiori a quelle di competenza dei semplici tribunali di polizia ma che non giungessero a pene afflittive o infamanti, di competenza della corte di giustizia criminale di Firenze che giudicava anche gli appelli contro le sentenze emesse in materia correzionale.
SIAS. Sistema Informativo degli Archivi di Stato.