Forma autorizzata del nome
Giudicatura di pace del Cantone di Porta al Borgo e Porta Carratica
Organi statali e di governo, istituzioni, magistrature centrali e locali pre-unitari
I giudici di pace, pur svolgendo le proprie funzioni in un ambito territoriale analogo rispetto a quello dei podestà che erano andati a sostituire, avevano competenze decisamente più limitate. In ambito civile le loro prerogative consistevano nel giudicare le controversie di minore importanza, nel conciliare le parti e nel presiedere ai consigli difamiglia. In materia penale giudicavano le azioni "per ingiurie verbali, risse e vie di fatto" e, in genere, tutti quei reati punibili con una multa di valore non superiore a tre giornate di lavoro o con una pena non superiore a tre giorni di carcere. Le sentenze in questa materia erano emesse dai giudici di pace attraverso un Tribunale semplice di polizia. Nel 1814, a seguito della sconfitta della truppe nepoleoniche, le Giudicature di Pace vennero soppresse e ripristinate le antiche magistrature.
SIAS. Sistema Informativo degli Archivi di Stato.