Forma autorizzata del nome
Pretura di Lari
Comuni Lari, Lorenzana, Fauglia, S. Luce, Chianni, Collesalvetti
Organi statali e di governo, istituzioni, magistrature centrali e locali pre-unitari di antico regime
Con la riforma del 9 marzo 1848, fu abolito il vicario ed istituito il pretore. La legge del 7 dic. 1849 aggiunse alla giurisdizione del pretore di Lari anche i territori delle Comunità di Peccioli, Laiatico e Terricciola. Il pretore era ufficiale di polizia giudiziaria, giudice ordinario minore civile e criminale, non aveva funzioni di polizia amministrativa competenti al delegato di governo di Lari. Dipendeva dalle superiori autorità dell'ordine giudiziario. La sua giurisdizione civile era identica a quella esercitata dal giudice civile (cfr. motupropriu, 2 ago. 1838). In materia penale giudicava sui furti semplici e sui danni dati fino a 10 lire; sulle ingiurie verbali e reali ad eccezione delle atroci, sulle vie di fatto e le offese semplici che non comportassero impedimento al lavoro per oltre 3 gg., sulle trasgressioni alla legge di polizia con pene non oltre i 15 gg. di carcere o le 50 lire di multa. Contro le sentenze del pretore ci si appellava al tribunale di I.ma istanza.
SIAS. Sistema Informativo degli Archivi di Stato.