Forma autorizzata del nome
Economato generale dei benefici vacanti
Ufficio periferico dello stato postunitario
Disposizioni in materia di amministrazione dei benefici vacanti e delle mense vescovili vacanti vengono emanate nel regno di Sardegna con r.d. 26 set. 1860, n. 4314, il cui regolamento di esecuzione è approvato con r.d. 16 gen. 1861, n. 4608. Pertanto, sulla base di tali norme, al momento dell’unificazione le rendite dei benefici, nei momenti in cui risultano vacanti, sono assegnate allo Stato e vengono gestite da regi economi. I regi economi prendevano possesso dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, ne percepivano le rendite, pagavano le spese e potevano consegnarli a nuovi titolari; vigilavano altresì sui benefici non vacanti e su altri istituti ecclesiastici, soccorrevano il clero bisognoso e concorrevano alle spese di restauro delle chiese. Con l’unificazione italiana vengono istituiti a Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo Economati generali dei benefici vacanti, che esercitano le funzioni direttamente o attraversoSubeconomati dei benefici vacanti, istituiti in altri capoluoghi di provincia e in alcuni comuni maggiori. Le funzioni svolte dagli Economati generali e dai Subeconomati sono inquadrate nel Ministero per la giustizia e gli affari ecclesiastici che nell’ottobre del 1861, dopo l’acquisizione delle funzioni relative ai culti acattolici già spettanti al Ministero dell’interno, assume la denominazione di Ministero della giustizia e dei culti. Allo stesso ministero faceva capo anche l’amministrazione della Cassa ecclesiastica, sort[...]
GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato