Forma autorizzata del nome
Ufficio del giudice conciliatore
La figura del giudice conciliatore venne istituita con il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia che prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia. Il giudice, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime. In seguito alla legge 16 giugno 1892, n. 261 veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Il giudice, secondo il regolamento di applicazione della medesima legge, portato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728 veniva scelto dal presidente del Tribunale competente all'interno di un'apposita lista degli eleggibili compilata dalla Giunta comunale e proposta dal procuratore regio (cfr. Antoniella 1979, pp. 88 - 89). Caratteristica particolare del giudice conciliatore, a differenza di altri magistrati effettivi e onorari, era la sua competenza municipale. In sede non contenziosa la conciliazione operava tramite il magistrato popolare o giudice conciliatore come sostitutivo del processo civile e trovava luogo prima che la causa fosse instaurata e in luogo di essa. [Descrizione completa consultabile in Lombardia Beni Culturali.]
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