Forma autorizzata del nome
Magistrato ordinario
Sino all'avvio delle riforme settecentesche, l'amministrazione finanziaria dello Stato di Milano, era affidata a un ufficio centrale, i Maestri delle entrate, organizzato in due sezioni: i Maestri delle entrate ordinarie e i Maestri delle entrate straordinarie. Il Magistrato ordinario era competente in qualsiasi materia economica e finanziaria: curava l'amministrazione dei proventi ordinari, quali dazi, imposte dirette ed indirette; svolgeva una parte preponderante nella preparazione dei progetti di legge in materia finanziaria; vigilava sulle monete circolanti, in collaborazione con il giudice delle monete; aveva un ruolo consultivo in merito a qualunque materia potesse interessare la regia camera. Secondo quanto stabilito e ribadito dalle Novae Constitutiones, il Magistrato ordinario, come quello straordinario, si componeva di un presidente e sei questori - tre di toga e tre di cappa e spada - e, data la vastità delle materie trattate e l'ampiezza della sua area giurisdizionale, aveva alle dipendenze una copiosa schiera di funzionari: i referendari, la banca del notariato della camera, la banca del sale, la banca delle imprese, la banca delle tasse, la banca del mensuale; i tesorieri del tribunale; i ragionati della camera; l'ufficio delle munizioni e lavoreri dello Stato di Milano; i tesorieri generali. Con editto 30 aprile 1749, si pubblicò una "nuova pianta delle magistrature riformate" (editto 30 apr 1749) sulla cui base l'imperatrice Maria Teresa ordinava l'unione del Magistrato ordinario e straordinario in un unico organismo, il Magistrato camerale (Civita, profilo "Magistrato ordinario (1541 - 1749)", risorsa Internet verificata il 01/09/2005).
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