Forma autorizzata del nome
Tribunali camerali
Con l'editto dell 3 mag. 1814 e successivamente con il motuproprio 6 lu. 1816 veniva ripristinato il potere giudiziario della camera apostolica che poi veniva regolamentato nel codice di procedura civile emanato il 22 nov. 1817. In base a tale regolamento veniva così soppresso ilTribunale della Camera apostolica. Il camerlengo e il tesoriere attraverso un loro uditore giudicavano le cause di loro competenza del valore non superiore agli ottocentoventicinque scudi nel territorio di Roma e Comarca, mentre nelle delegazioni funzionava da giudice di primo grado nelle cause in cui era interessato l'erario l'assessore camerale. Il tribunale collegiale della Camera, composto dall'uditore del camerlengo, da quello del tesoriere e dal presidente della Camera, giudicava le cause superiori agli ottocentoventicinque scudi nel territorio di Roma e Comarca e le cause superiori ai duecento scudi nelle delegazioni; inoltre funzionava come tribunale d'appello nei ricorsi presentati contro le sentenze degli assessori camerali. Infine il tribunale della piena Camera composto da dodici chierici di Camera e dal presidente della Camera stessa, che però non aveva voto decisivo, giudicava in appello contro le sentenze del camerlengo e del tesoriere e contro quelle del tribunale collegiale e in terzo grado quando le sentenze d'appello del tribunale collegiale erano difformi da quelle degli assessori camerali. Il 5 ottobre 1824 venivano soppressi il tribunale collegiale della Camera, la cui compe[...]
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