Forma autorizzata del nome
Tribunale della rota
Il tribunale, che era stato soppresso nel 1809, fu ripristinato il 30 ottobre 1814; con motuproprio 6 lu. 1816 vennero riconfermate le sue prerogative. Con motuproprio 5 ott. 1824 il tribunale della rota insieme con quello di Bologna divenne uno dei due tribunali d'appello dello Stato pontificio. Il " regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civlli " del 10 nov. 1834stabilì che la rota diveniva tribunale ordinario d'appello per tutte le cause civili ed ecclesiastiche di Roma e dello Stato pontificio; perse la qualità di tribunale supremo; ricoprì le funzioni di tribunale delegato e straordinario per le cause conferitele dal pontefice, dalla segnatura di giustizia e dalle congregazioni romane. Il tribunale si componeva di dodici uditori (il numero, che rimase invariato nel tempo, era stato stabilito con la costituzione Romani pontificis del 14 mag. 1472). L'uditore al quale veniva affidata la causa si chiamava " ponente "; il ponente, che non aveva diritto di voto, dopo la votazione eseguita da quattro uditori posti alla sua sinistra, aveva il compito di stendere la risoluzione o decisione
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