Forma autorizzata del nome
Vicario di Piombino
Ufficio di stato di Antico regime
Aveva giurisdizione civile estesa a tutto il principato e giudicava inappellabilmente le cause inferiori ad un valore di lire venticinque. Le sentenze per un valore superiore potevano essere appellate, fino al sec. XVII, davanti alla corte del soprintendente generale di giustizia e, dal sec. XVIII, davanti alla corte del governatore generale che presiedeva la generale udienza. In materia penale egli non poteva pronunciare alcuna sentenza senza averne prima informato il principe e, in sua assenza, il governatore generale
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