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Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità - Ente

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità  Linked Open Data: san.cat.sogP.18569

 

Data di esistenza

[sec. XI-1797]

 

Sede

Venezia

 

Tipo ente

Ufficio centrale di stato di Antico regime

 

Descrizione

Preceduti da organi temporanei in momenti di emergenza (30 mar. 1348, maggior consiglio; 30 ott. 1460, senato) i provveditori alla sanità, come magistrato stabile, furono istituiti dal senato il 7 genn. 1486 a difesa della città dalla peste e con autorità suprema, tanto da emanare terminazioni equiparate ai decreti del senato stesso; avevano giurisdizione, con sentenze definitive, dal 1504 (2 lu., senato) anche criminali. Nella revisione della " distributiva delle cariche " del 1537, 9 nov., il maggior consiglio ne avocò a sé l'elezione insieme a quella di molti altri magistrati. Nel 1556, 2 giu., il senato integrò i provveditori con sopraprovveditori (aggiunti) e il magistrato così composto ebbe giurisdizione fino alla pena capitale. La competenza, sia diretta che di controllo e di polizia, si estendeva ad ogni materia attinente alla sanità ed igiene pubblica della città e ai possibili rischi di introduzione di malattie per via di mare o di terra. Tra i settori principali vanno ricordati: lazzaretti e contumace; medici e altre professioni sanitarie; medicine; commercio di commestibili; industrie pericolose; inquinamenti; pulizia di strade, canali e pozzi; mendicanti; meretrici; albergatori; recupero degli annegati; licenze di sepoltura; raccolta di informazioni sulla situazione sanitaria degli altri stati e allestimento del cordone sanitario ai confini per evitare il diffondersi di epidemie, anche tra gli animali. Erano in relazione con il magistrato gli omologhi uffici[...]

 

Sistema aderente

GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato

 

URL Scheda provenienza