Forma autorizzata del nome
Ufficiale del danno dato
Ufficio locale o periferico di stato di Antico regime
Giurisdizione speciale alla quale erano devolute di massima le controversie civili e penali derivanti dai danneggiamenti alla proprietà privata o pubblica. Più esattamente, lo statuto stabiliva che giudici competenti dei danni dati " in bonis civium ", tanto della città che del contado e distretto, erano sia l'ufficiale o notaio dei danni dati della città che il commissario. Tra questi due magistrati vigeva il principio giuridico della " prevenzione ", per il quale una volta scelta una delle due giurisdizioni, non poteva adirsi l'altra
GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato