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Direzione provinciale di polizia - Ente [Profilo Istituzionale]

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Direzione provinciale di polizia  Linked Open Data: san.cat.sogP.16602

Ispettorato di polizia

 

Data di esistenza

[1815-1859/1870]

 

Tipo ente

Ufficio periferico di stato della Restaurazione

 

Descrizione

A capo della polizia nelle province erano i legati e i delegati (notificazione della Segreteria di Stato 23 ott. 1816, art. 12) i quali ne curavano l'organizzazione secondo le istruzioni della Segreteria di Stato. La polizia delle province corrispondeva con la Direzione generale di polizia in Roma (art. 11), che costituiva l'autorità centrale e che era sottoposta al governatore di Roma. Le attribuzioni erano le seguenti: ordine pubblico e privato, licenze per gli archibugi da caccia, patenti di polizia per locandieri, osti, spettacoli, vetture, concessioni di passaporti, ecc. (art.15).Un ispettore di polizia era istituito presso tutti i tribunali ordinari, ai quali era assegnata una forza di polizia, in luogo degli antichi birri (art. 13). Ove non risiedeva il delegato o il legato né un magistrato di polizia, gli ufficiali della stazione dei carabinieri esercitavano le funzioni di polizia di concerto con i governatori locali e corrispondevano con i capi della provincia. (art.12).Dopo i moti del 1831, con circolare della Segreteria di Stato 28 apr. 1831 furono pubblicate "norme provvisorie sulla forza armata di polizia", per la cui applicazione era data ampia discrezionalità ai presidi delle province; si sottolineava che funzione della polizia era il servizio della giustizia repressiva e punitiva alle dipendenze delle autorità civili ed ecclesiastiche, tranne per la disciplina interna per la quale essa dipendeva da un capo militare residente presso il preside della relati[...]

 

Sistema aderente

GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato

 

URL Scheda provenienza