Forma autorizzata del nome
Auditore militare
Ufficio periferico di stato della Restaurazione
Il 19 giugno 1819 veniva approvato un regolamento di procedura criminale per i tribunali militari del Granducato (Bandi Toscana, cod. 26, n. LXXIV).Auditori militari, con competenza giurisdizionale civile e criminale nelle cause tra militari, o nelle quali un militare fosse coinvolto, erano costituiti anche in epoca leopoldina e successiva.Il regolamento del 1819 determinava quali soggetti avessero diritto al privilegio del foro militare e fissava tre tribunali militari (presso le guarnigioni militari di Firenze, di Livorno, di Portoferraio), in ognuno dei quali era presente un auditore militare scelto nella classe degli impiegati dell'ordine giudiziario. Le funzioni dell’auditore erano anzitutto quelle di consultore legale presso il rispettivo comandante del corpo, con proposizione di pene per i trasgressori, e di relatore e giudice negli affari da risolversi dai consigli di guerra, oltre a quelle di compilazione e direzione di atti "economici" di ogni specie.Il regolamento stabiliva poi la procedura da seguirsi nella istruzione e trattazione dei vari procedimenti. I consigli di guerra (stabiliti nelle tre guarnigioni di Firenze, Livorno e Portoferraio) erano composti di sei giudici, cioè cinque giudici militari e l'auditore della guarnigione. In alcuni casi era ammesso un appello per revisione presso il consiglio di revisione di Firenze composto da sette militari nominati dal granduca e dal terzo auditore della ruota criminale con funzioni di auditore militare. L'audit[...]
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