Forma autorizzata del nome
Consiglio maggiore e Consiglio dei sedici
Ufficio locale o periferico di stato di Antico regime
Il consiglio dei sedici (o minore), che sostituì il precedente consiglio di credenza e dei sedici anziani, aveva il compito di discutere le proposte prima che fossero portate innanzi al consiglio maggiore, del quale eseguiva poi le deliberazioni. Trattavasi di organo collegiale composto dal podestà, con funzioni di presidente, dai deputati ad utilia, dai deputati ad ecclesias e da altri boni cives. Il consiglio maggiore era invece costituito da un numero di cittadini che da cento arrivò a duecento. Vi poteva accedere solamente chi vantasse già il padre e l'avo consiglieri o chi provasse di essere in possesso di determinati requisiti (vedi il fondoProve di nobiltà).
GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato