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Consiglio provinciale - Ente [Profilo Istituzionale]

 

Tipologia

Ente

 

Forma autorizzata del nome

Consiglio provinciale  Linked Open Data: san.cat.sogP.15131

 

Data di esistenza

[1815-1860]

 

Tipo ente

Ufficio periferico di stato della Restaurazione

 

Descrizione

Organo di rappresentanza della provincia, era regolato dalla legge sull’amministrazione civile del 12 dicembre 1816 n. 570, principalmente dagli artt. 30-41.Nelle province di prima e seconda classe si componeva di venti membri, nelle altre province di quindici membri (art. 34), nominati con reale decreto. Il presidente era scelto direttamente “tra proprietari idonei” (art. 89 primo comma); gli altri -sempre proprietari o affittuari o lavoratori in proprio- su terne proposte dai decurionati dei singoli comuni.L’Intendente, previo parere del consiglio d’intendenza, rimetteva gli atti al ministro dell’interno che sottoponeva al re le proposte.Il segretario era nominato dal presidente tra i consiglieri, sentito l’avviso del consiglio.Il consiglio si riuniva una volta l’anno, nel quinto giorno dopo la chiusura dei consigli distrettuali della provincia, le sedute non potevano superare i venti giorni (art. 31).Fra i suoi compiti (art. 30): esaminare i voti dei consigli distrettuali, determinare le quote di sovrimposta facoltativa, necessaria per far fronte alle spese particolari della provincia e proporne l’impiego, formare lo “stato discusso” provinciale; discutere il conto morale presentato dall’intendente sull’impiego dei fondi provinciali (fondo comune); dare pareri sullo stato della provincia e sull’organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione; nominare le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche provinciali.L’Intendente stabiliva pubb[...]

 

Sistema aderente

GGASI. Guida Generale degli Archivi di Stato

 

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