Forma autorizzata del nome
Corte criminale di Trapani
Gran Corte criminale di Trapani
Organi statali e di governo, istituzioni, magistrature centrali e locali pre-unitari della restaurazione
La "legge organica dell'Ordine giudiziario" del 29 maggio 1817, per i reali domini di qua del Faro, in Sicilia venne recepita con la legge del 7 giugno 1819. In ogni provincia o valle, e nella stessa sede del tribunale civile era costituita una Gran Corte criminale, organo giurisdizionale unico con competenza esclusivamente penale chiamato a giudicare dei "misfatti" cioè dei reati puniti con pene criminali. Erano qualificate pene criminali la morte, l'ergastolo, i ferri, la reclusione, la relegazione, l'esilio dal regno, l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione patrimoniale. La Gran Corte criminale era anche giudice d'appello avverso le sentenze dei giudici di circondario in materia di "delitti", ovvero di reati puniti con pene correzionali, e di "contravvenzioni", ovvero di reati puniti con pene di polizia. Le sentenze della Gran Corte criminale erano impugnabili soltanto con ricorso alla Corte suprema di giustizia che era giudice di sola legittimità.
Bibliografia: cfr. G. Landi, "Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815 - 1861)", Giuffrè Editore, Milano, 1977, pp. 852 e segg.
SIAS. Sistema Informativo degli Archivi di Stato.